L’ho detto e lo ripeto, quasi come un mantra: Le carceri non devono essere più governate dal ministero della Giustizia e, in particolare, dai magistrati, ancorché quest’ultimi vengano posti fuori ruolo per il periodo dell’incarico a capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, idem se come direttori generali dello stesso. Le carceri, nella loro gestione ed organizzazione, devono trasformarsi, essere cosa “altra” e non un foro domestico, esclusivo e pertinenziale, del potere giudiziario.
La loro più proficua allocazione, col relativo incardinamento amministrativo, ben può stabilirsi in altro ministero, se non anche, in ragione della delicatezza e complessità della funzione carceraria, presso la stessa presidenza del Consiglio dei Ministri, ma comunque liberata da una vision ed un’atmosfera che imprigiona gli istituti penitenziari quali irrimediabili propaggini, prolungamenti, fondi esclusivi della stessa magistratura che non si limita ad utilizzarli ma di fatto li governa con proprie emanazioni, e con i risultati che conosciamo.
Un tanto se effettivamente si vorrà invertire un trend negativo, evitando il rischio di un definitivo precipizio del sistema che arranca, oramai, da troppi anni e le cui conseguenze di morti, suicidi di detenuti e detenenti, di devastazioni a macchia di leopardo, di rivolte dei ristretti e proteste sui tetti, perfino del personale della polizia penitenziaria, sono di cronaca e cronica attualità.
Liquideranno questa come una provocazione, una boutade, la consueta polemica “radicale”, ma sbagliano, purtroppo. Essa, invece, è soltanto il modesto tentativo di far rientrare il sistema in una dimensione di agita e non soltanto proclamata legalità, la quale non potrà prescindere dalla precondizione del rispetto effettivo delle regole fondamentali in uno Stato di diritto, prima fra tutte quella della netta separazione dei poteri e delle funzioni.
Non lo si vuole ? allora il legislatore italiano sia coerente ed abbia il coraggio di avviare e portare avanti, nelle competenti sedi europee, ogni dovuta azione affinché si modifichi la Parte V, intitolata – Direzione e Personale – Il servizio penitenziario come servizio pubblico – punto 71, delle “Regole Penitenziarie Europee”, che recita testualmente: “Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall’esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale”.
Inoltre, ne fosse per davvero convinto, inserisca in Costituzione la soggezione organico-funzionale delle carceri e della sua organizzazione e la relativa responsabilità amministrativa, sotto il controllo esclusivo del Ministero della giustizia.
Non dimentichiamo, però, che fino al 1922 le carceri italiane erano di competenza del ministero dell’interno e, ancor prima, di quello addirittura della marina (persiste ancora nello slang quotidiano del carcere, nonostante il tempo trascorso, un qualche lemma marinaresco), a dimostrazione di come non vi sia, in punto di diritto, un vincolo assoluto, uno stare decisis, nella sottoposizione organizzativa e di gestione del mondo penitenziario al ministero della giustizia, d’altronde differenze in tal senso sono presenti in diversi altri ordinamenti statuali.
Non credo, inoltre, che sia un caso che la Carta Costituzionale non abbia contemplato l’incardinamento dell’amministrazione delle carceri presso il ministero della giustizia e, forse, anche intuitivamente, uno o più motivi vi saranno stati. Provo però ad immaginarli:
Partiamo dall’art. 27 comma 3° della Costituzione. “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”; se sulla prima parte, con evidenza, trionfa una summa di principi sviluppatisi nel tempo sia in Europa che in Italia, col doveroso richiamo a Cesare Beccaria, ai fratelli Verri e a Gaetano Filangieri, solo per citarne alcuni, talché si abbandonava, seppure non sempre con un percorso lineare, una visione reattiva e vendicativa dello Stato, per approdare ad una dimensione anche compassionevole della pena, oltre che, diciamolo chiaramente, utilitaristica, cioè in vista di un “un ritorno” di vantaggi per la società, per altro verso, concorrente, si valorizzava l’essere umano, la persona, ancorché detenuta.
La persona rimaneva tale anche allorquando avesse il profilo dell’assassino e del manigoldo, del pedofilo e del terrorista, del truffatore e del teppista, per cui l’autorità statuale, nell’assicurare il bene della giustizia, non avrebbe trovato alcuna soddisfazione nell’umiliare e degradare la condizione del detenuto, né alcuna utilità, ritenendosi comunque appagata per il solo fatto di limitarne e, perciò, interdirne, la di lui facoltà di movimento e la possibilità di poter disporre del proprio tempo-vita nella società libera, per la durata della condanna.
In ogni caso ne condizionava tantissimi aspetti dell’esistenza, evitando, però, di incidere e mutilarne la dignità di essere umano, di persona perlappunto, a prescindere dal reato commesso.
Ma lo Stato repubblicano, appena formatosi, non si accontentava solo di questo, il nostro ordinamento voleva ed imponeva, addirittura in Costituzione, qualcosa di più, di importante e complesso insieme, la “rieducazione”.
E’, infatti, quella la prescrizione che ritengo essere la più onerosa, rilevante e faticosa, cioè l’obbligo dello Stato di realizzare tutte le più opportune azioni affinché il tempo della pena non venga sprecato, non si riduca in un mero contare i giorni, in un precipizio nel nulla, ma che si traduca, invece, in recupero sociale del condannato.
Una rieducazione che non potrà certamente essere una imposizione, che non andrà inoculata con la forza, violando il principio di autodeterminazione dell’uomo detenuto, il quale, non a caso, ripaga con il prezzo della libertà il male che ha causato, ma che, nel contempo, ha il diritto di ricevere una cura sociale, una proposta trattamentale, la quale, perché abbia una qualche possibilità di successo, deve rispondere a criteri di qualità; dovrà trattarsi, perciò, di un’offerta “pedagogica” seria, strutturata, perché dovrà favorire la produzione anche di una effettiva sicurezza per la società, commisurata alla gravità del caso specifico che sarà trattato, non facendo mancare di conseguenze, pure l’eventuale rifiuto del detenuto, ove quest’ultimo esprima la volontà di non conciliarsi proficuamente con la collettività e con la vittima, quando ciò sia concretamente praticabile.
In tutto questo complesso meccanismo di rieducazione sociale, non c’è davvero ragione che spieghi l’intestazione di tale funzione amministrativa, che si avvale di tantissime discipline, al ministero della giustizia ed alla magistratura, risultando ictu oculi, non connaturata a quel dicastero già tenuto, tra l’altro, ad assicurare un sistema giudiziario ordinato, puntuale, efficiente, con processi celebrati regolarmente e celermente, e che già solo per questo assorbirebbe ogni risorsa professionale disponibile piuttosto che distrarla altrove.
Tra l’altro, ragionando al contrario così come finora si è fatto, vi sarebbe un obiettivo snaturamento delle funzioni previste per l’ordine giudiziario, in violazione del principio di trasparenza democratica della separazione dei poteri, il quale, in verità, trova una sua assonanza nello stesso ordito delle regole penitenziarie europee, seppure con una formula descrittiva che risente, inevitabilmente, dell’esigenza di contemplare tutti i sistemi rappresentati nel Consiglio d’Europa.
La separazione dei poteri e delle funzioni, infatti, non solo deve essere fatto teorico, ma risultare concreta ed effettiva, e la circostanza che, da troppo tempo, in particolare negli ultimi 40 anni, seggano ininterrottamente, al vertice dell’organizzazione amministrativa penitenziaria, esclusivamente dei magistrati, i quali alternandosi l’un l’altro, non siano però nei fatti riusciti a risolvere i grandi problemi che conosciamo, anestetizzati talvolta da provvidenziali strattoni di amnistie e indulti, è la dimostrazione di un fallimento e di cattiva amministrazione, costantemente stigmatizzate dalla stampa, dalle forze politiche e dalle pronunce di condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Fatte salve alcune eccezioni, penso al periodo soprattutto di Nicolò Amato, la sensazione dominante tra gli operatori penitenziari è stata che quanti governassero l’amministrazione delle carceri non riuscissero ad avere una visione sistemica ed organica del tutto e di come fosse interfacciata con numerosi ambiti pubblici, del privato sociale, della società nel suo complesso.
A nulla sono valsi la fatica, l’impegno, lo spirito di servizio degli operatori penitenziari, di cui, al contrario, è sembrato perfino banalizzarsene l’attività di speciali “public servant”, contrariamente a quanto invece le regole penitenziarie europee imporrebbero come valorizzazione delle professionalità.
I tanti decenni di insuccessi di curatela giudiziaria hanno dimostrato di quale poca attitudine dei vertici si avesse in tema di organizzazione del lavoro, nel proficuo mantenimento delle relazioni sindacali, nella concreta e non teorica conoscenza delle carceri e, soprattutto, di come non si accettasse il rischio della complessità, ma anche della bellezza e della scommessa sociale, insite nel sistema voluto dai padri costituzionalisti.
Tra l’altro venivano confuse abilità e competenze, perché altra cosa è un procedimento amministrativo rispetto ad una indagine penale o alla produzione di un’ordinanza o alla emanazione di un provvedimento giudiziario, anche se fosse di volontaria giurisdizione, e che non ci si potrà sentire soddisfatti col solo pronunciamento e/o nel dotto inserimento di una sentenza in un manuale giuridico.
Tutto questo, all’interno del mondo del lavoro penitenziario, lo si è percepito nella concreta non effettiva valorizzazione delle professionalità presenti, costituito da un portafoglio ricco di competenze interconnesse sul piano multidisciplinare, e che non si accontentavano di conoscenze esclusivamente in materie giuridiche, ma che si incrociavano, con pari dignità, anche con quelle della sociologia, della psicologia, della criminologia, della comunicazione, delle scienze sociali e della pedagogia, della medicina generale e specialistica, dell’architettura e dell’ingegneria, della filosofia e dell’arte, della gestione amministrativo-contabile e della sorveglianza, della sicurezza dei lavoratori e del diritto del lavoro, etc.
Il tutto vivente e palpitante all’interno di una Community di professionisti pubblici e del privato sociale impegnati nel produrre sicurezza, recupero e pace sociale.
Se il dogma di una conoscenza delle cose, assoluta e apodittica, ancora resiste nelle aule di giustizia da parte della magistratura, nella sua proclamata veste di “peritus peritorum”, nel sistema penitenziario, fatto di chi fa cosa e di controllo di gestione, di utilità misurate e di bilanci d’attestare, essa non è riuscita a conquistare una propria credibilità, apparendo l’azione dei suoi rappresentanti, “prestati” per il tempo del mandato “ballerino” affidato dalla politica governativa, non corrispondente ai bisogni di un’amministrazione che richiedeva, al contrario, competenze ed abilità specifiche, accompagnate da esperienze nate e formatesi sul campo e non fuori le mura del carcere, al punto da sembrare quelle espressioni dei “visitors”.
Gli ultimi anni decenni stanno perciò a raccontarci una inevitabile storia di insuccessi, e a nulla è valso, nell’epilogo finale, l’artifizio politico dell’incompiuta degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, i cui tavoli di lavoro si sono aggiunti a quelli, sempre aperti e mai conclusi, costituiti nel tempo dai vertici del DAP, assumendo i diversi nomi di commissioni, gruppi di lavoro o altro, in specie di quelli che avrebbero dovuto suggerire misure idonee in tema di organici e di riassetti organizzativi.
Ma la scarsa propensione alla funzione amministrativa è raccontata pure dal palese fastidio e dall’insofferenza, alla meglio l’indifferenza, accompagnata da un atteggiamento di sfiducia, verso la storia ed il continuum di amministrazione, dimostrata dalle mai sopite contestazioni sindacali di tutti i comparti presenti, riferite soprattutto alla mancata attuazione di norme contrattuali, di accordi sindacali, di intese, di concertazioni, con le continue minacce di ricorso al giudice del lavoro da parte delle sigle e degli stessi singoli lavoratori, oltre le frequenti manifestazioni di protesta e di denuncia, sui mass media e nelle piazze, tese a sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica sulle obiettive e pesanti condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, in particolare di quelli del Corpo della Polizia Penitenziaria, e del pericoloso logoramento che poteva e può determinarsi sia nei rapporti interprofessionali che verso la popolazione detenuta, con ulteriore accrescimento dei rischi e dell’insicurezza.
Scenari perciò desolanti e devastati, in specie allorquando non si dà continuità a procedimenti amministrativi complessi già avviati, che hanno richiesto talvolta anni per la loro realizzazione e che non giungono a perfezionamento, a dispetto dello “stare decisis” che invece si attenderebbe, al fine di sfruttare al meglio il lavoro già fatto e le poche risorse umane disponibili, falcidiate da una visione del turn over corrispondente a quella di altri settori del pubblico impiego.
Neanche si è stati in grado di tesaurizzare, in un rapporto di effettiva disponibilità e di reciproca lealtà, il rapporto che poteva essere fondamentale con l’insieme del mondo, ricco e variegato, del volontariato, considerato spesso alla stregua di paggio servente, se non addirittura di un servo sciocco e inaffidabile, e non di interlocutore necessario e competente, deprimendo l’azione delle organizzazioni non governative le quali, con il mondo della scuola e della formazione professionale, ben avrebbero potuto supplire lo Stato nell’erogazione di beni e servizi non solo materiali a favore delle persone detenute, consentendo agli operatori penitenziari di poter tirare anche fiato per recuperare forze e concentrazione.
Aiuti necessari soprattutto oggi, nelle carceri al tempo del Covid, al fine di trasformare i luoghi del vivere della pena in una cosa diversa rispetto alle questure, alle caserme, alle stazioni dei carabinieri e delle forze dell’ordine, alle aule di giustizia, ai manicomi.
I primi, l’abbiamo già detto, sono i luoghi deputati a realizzare il mandato costituzionale della condanna, attraendo, nella stessa orbita, seppure con le dovute differenze, anche le misure c.d. “cautelari”: si tratta perciò di dare effettivo corpo a quella che non era una mera esortazione e un’aspirazione sociale, ma il lucido e razionale pensiero di “non perdere nulla” dell’essere umano, ancorché persona prigioniera, intervenendo proficuamente, all’interno della misura temporale indicata dalla condanna, con azioni che ne consentissero il recupero, affinché la Collettività tutta ne guadagnasse e non continuasse soltanto a pagar pegno.
Ecco perché occorra oggi, finalmente, parlare di sconfinamento delle carceri e del suo sistema, il che non vuol dire che si intenda cedere, ovviamente, sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico, perché comunque rimarrebbero inalterati i poteri delle magistrature e degli apparati securitari del Paese, non venendo meno da parte loro l’obbligo di contrastare ogni forma di malaffare e di criminalità fuori e dentro le carceri, soprattutto se le azioni criminose fossero attribuibili ai detenuti oppure ai detenenti, anzi, non ci sarebbe l’imbarazzo di promuovere puntuali e approfonditi controlli e attività giudiziarie in un contesto ove ai suoi vertici continuino ad esserci dei magistrati.
In caso diverso, saremmo autorizzati ad immaginare che la presenza di magistrati sottratti alla funzione giudiziaria per essere impegnati in quella amministrativa dovrà replicarsi, coerentemente, in altri importanti settori, ad esempio in tutti i ministeri, in primis quello dell’interno, ma pure nelle aziende sanitarie locali, nelle direzioni regionali scolastiche, nei consigli di amministrazione delle università, nelle direzioni generali del ministero delle finanze, e perché no, finanche negli stati maggiori delle forze armate, e in qualunque altro board di alta amministrazione. Magistrati che, abbandonando le procure e le aule di giustizia, si aggiungeranno ai già numerosi colleghi presenti presso i gabinetti e/o le segreterie di diversi ministri.
Concludendo, lo sconfinamento dell’organizzazione penitenziaria e delle carceri, che sommessamente propongo, potrebbe per davvero essere l’ultima chance, un’ancora di salvezza e la soluzione ad un problema, aprendo gli occhi su una verità di tutta evidenza, e cioè di come i luoghi della pena costituiscano l’incrocio di molteplici ambiti d’interesse pubblico di pari importanza che non è coerente affidare alle cure amministrative di quanti, magistrati, non sono espressione del potere e della funzione esecutiva.
In definitiva, il sistema dell’esecuzione delle pene andrà concretamente immaginato come un territorio confinante con tutto quanto afferisca il welfare, il mondo del lavoro, quello della scuola e dell’università, il volontariato, la sanità, le politiche dell’immigrazione, le questioni della diversità di genere, le problematiche che discendono dalla pluralità di confessioni religiose, la sicurezza, seppure certamente interfacciandosi con quello giudiziario: armonia e non prevalenza di un suono sugli altri.
Non più, quindi, come lo è oggi, quale fondo intercluso ed esclusivo del continente, già vasto ed in affanno, della Giustizia, il quale trasmette la sensazione-certezza delle carceri quali luoghi, estensioni fisiche, delle aule di giustizia, degli uffici delle procure, delle indagini continue e del processo infinito, ma altro: il territorio della rieducazione, così come esige la Costituzione.
Si eviterebbe, infine, sul piano della psicologia sociale, e non proprio a torto, di interpretarlo come un ingranaggio di pressione malevola e di violenza sottile, di vendetta progressiva e cadenzata nel tempo, di ritorsione e perfino di rappresaglia, rivolta verso la persona detenuta, trasformando il carcere in un moderno strumento di tortura, mentre in realtà dovrebbe essere semplicemente il luogo dove il condannato è costretto a cedere, per il tempo della carcerazione, la sua libertà, lasciando alla sua valutazione la consapevolezza che la sua reazione non rimarrà neutrale all’amministrazione penitenziaria, talché il rifiuto o la falsa adesione all’offerta trattamentale non saranno scevre di conseguenze, anche sfavorevoli, che si potranno aggiungere alla privazione della libertà.
*Dr. Enrico Sbriglia, già dirigente generale dello Stato nell’Amministrazione Penitenziaria, con incarico di provveditore regionale fino al marzo del 2020, è stato nella sua carriera anche funzionario giuridico-pedagogico e direttore penitenziario. Nel 1989 si è specializzato in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione con la tesi intitolata: “Il rapporto di pubblico impiego. In particolare, sulla presenza di magistrati ordinari che svolgono funzioni amministrative nel Ministero di Grazia e Giustizia.” E’ stato anche segretario nazionale del più rappresentativo sindacato dei Direttori Penitenziari (SI.DI.PE.).